La “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”
L‘UNESCO ha approvato la Dichiarazione nel 1978 proclamando i diritti degli animali presentata e proclamata da numerose associazioni. In Italia era quasi scandaloso dichiarare che gli animali avevano dei diritti.
In Italia, come in molte altre parti del mondo l’animale era visto come un oggetto che poteva essere bistrattato e subire violenze senza pensare a dei loro diritti di benessere e protezione. Gli animali erano in parte difesi in pratiche ritenute illegali come ad esempio la zoofilia ( atti sessuali con animali), la vivisezione ( sperimentazione animale), nei confronti dell’ambiente e in pochi altri aspetti.
Un’associazione che investì molte risorse nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale” è la L.I.D.A.
La L.I.D.A con la Carta dei diritti dell’animale non fece solo un opera di diffusione ma fece storia.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale
Premessa:
Considerato che ogni animale ha dei diritti. E considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali. E considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo. Inoltre considerato che genocidi sono perpetrati dall’ uomo e altri ancora se ne minacciano. Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro. Considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
- Articolo 1 tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
- Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto. b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo. - Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudely (artt. 544, 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquier)
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia. - Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. - Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. - Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’ b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP)(tutti fgli articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004) - Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo. - Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione. b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. - Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore. - Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale. - Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 544 bis CP). - Articolo 12
Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio. - Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto. b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale. - Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; - b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo. Dagli anni ’70, e da questi principi fondanti, sono dovuti passare altri vent’anni prima che si potessero ottenere le prime leggi e normative effettive a favore della tutela animale. Nel 1991 nasce finalmente la legge quadro nazionale 281/91 contro il randagismo. Che considera il Sindaco di ogni comune, l’autorità competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio. Il Sindaco è infatti tenuto a controllare e a prevenire maltrattamenti- E’tenuto ad arginare il fenomeno del randagismo tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dale Asl veterinarie. E ad assicurare agli animali un buono stato di salute tramite i servizi preposti.
La legge nazionale 189/2004
Nel 2004 nasce la legge nazionale 189/2004. Inerente le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali. Nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Nel 2009 entra anche in vigore a livello europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio.
L’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri.
Per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
Fonte: L.I.D.A
Approfondimenti:
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